Almanacco del 27 febbraio, anno 380 d.C.: gli augusti romani Graziano, Teodosio I e Valentiniano II promulgano il celebre editto di Tessalonica. Da questa data in poi, l’Impero romano adotta il culto cristiano come religione di Stato. Ovviamente si tratta di un evento spartiacque per la storia del cristianesimo e per quella del Tardoantico. Comprenderlo a pieno non è tuttavia possibile senza prima fare qualche rimando al contesto in cui avvenne.

Ad emanare il cosiddetto editto di Tessalonica (noto al tempo anche come Cunctos populos, ossia “tutti i popoli”; le prime parole del testo) furono tre imperatori romani. Gli augusti d’Occidente, Graziano e il piccolo Valentiniano II, e quello d’Oriente, Teodosio. Il testo, redatto dalla cancelleria di Teodosio, fu poi inserito nel Codice Teodosiano nel V secolo. Un segno evidentissimo della sua rilevanza normativa.
Nulla accadeva per caso in quel tardo scorcio di IV secolo. Il cristianesimo, dopo il concilio di Nicea del 325 convocato da Costantino, era ormai una religione riconosciuta e sostenuta dallo Stato. Tuttavia, era attraversato da profonde divisioni dottrinali, in particolare sulla natura di Cristo. L’arianesimo, che negava la piena uguaglianza tra il Padre e il Figlio, aveva trovato sostenitori anche in ambito imperiale, come l’imperatore Valente in Oriente. Alla morte di quest’ultimo nel 378, dopo la disastrosa sconfitta di Adrianopoli, Teodosio I si trovò a governare un Oriente politicamente fragile e religiosamente diviso.

L’editto di Tessalonica intervenne in questo scenario imponendo una definizione precisa dell’ortodossia. Il testo stabiliva che tutti i popoli soggetti all’autorità imperiale dovessero professare la religione trasmessa dall’apostolo Pietro ai Romani, professata allora dal vescovo di Roma Damaso e dal vescovo di Alessandria. Si trattava della fede nicena. La credenza nell’unica divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in tre persone uguali. Solo coloro che accettavano questa dottrina potevano essere chiamati “cristiani cattolici”. Gli altri venivano definiti eretici, privati del riconoscimento ufficiale e minacciati di sanzioni divine e statali.
Il punto cruciale non fu soltanto la condanna dell’arianesimo, ma il principio secondo cui una verità teologica veniva elevata a norma giuridica vincolante per tutti i sudditi dell’Impero. Per la prima volta la dissidenza religiosa diventava formalmente un crimen publicum, cioè una colpa perseguibile dallo Stato. L’unità politica dell’Impero si connesse all’unità della fede.

Negli anni immediatamente successivi, tra il 391 e il 392, Teodosio I emanò ulteriori provvedimenti che vietavano i sacrifici pagani, chiudevano i templi e proibivano le pratiche cultuali tradizionali. Pur restando formalmente allo Stato il monopolio del potere civile e giudiziario, la legislazione favorì un progressivo restringimento degli spazi per il paganesimo.
Nel V secolo la linea inaugurata nel 380 si consolidò ulteriormente. Nel 416 Teodosio II stabilì che soltanto i cristiani potessero ricoprire cariche pubbliche, esercitare la funzione di giudice o servire nell’esercito; nel 423 dichiarò che i culti pagani erano “culto del demonio”, prevedendo pene severe per chi vi persistesse. In Occidente, nel 445, un editto di Valentiniano III riconobbe formalmente il primato giurisdizionale della sede romana, rafforzando l’autorità del vescovo di Roma nel quadro imperiale occidentale. Nel VI secolo, Giustiniano avrebbe poi imposto ulteriori restrizioni a pagani ed eretici, arrivando nel 529 alla chiusura della scuola filosofica di Atene.

È fondamentale precisare che, nonostante questa crescente identificazione tra ortodossia cristiana e Stato, la Chiesa non acquisì direttamente il potere civile o giudiziario. Tali prerogative rimasero saldamente nelle mani dell’autorità imperiale. Tuttavia, l’editto del 27 febbraio 380 segnò una svolta epocale: l’Impero romano abbandonava definitivamente il pluralismo religioso tradizionale e si definiva ufficialmente come impero cristiano, fondando l’unità politica anche su un’unità dottrinale imposta per legge.




